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Diritto 21 Ottobre 2020

Presunzioni semplicissime e riparto dell'onere probatorio

Nell'accertamento induttivo puro, il Fisco ha facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della contabilità: vige in tal caso un'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.

Nel caso di accertamento tributario secondo il metodo induttivo puro, così come disciplinato dall'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, all'Amministrazione procedente è riconosciuta la facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, potendo di fatto fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la conseguente inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, il quale sarà tenuto a dimostrare che il maggior reddito accertato non sia stato realmente conseguito. La conclusione è compendiata nell'ordinanza della Cassazione, VI Sez. Civ, 30.09.2020, n. 20794. La vicenda trae spunto dall'impugnazione di un avviso di accertamento operato con il c.d. “metodo induttivo puro” con il quale, a seguito della notifica di PVC, era stata rilevata la sussistenza di documentazione extracontabile ed erano stati contestati maggiori ricavi, con contestuale recupero di maggiori imposte. Mentre il giudice di prime cure confermava i recuperi erariali operati dall'Amministrazione Finanziaria, nel giudizio d'appello si è assistito a un ribaltamento di fronte, in accoglimento dell'appello di parte contribuente. Si evidenziava come l'accertamento si fosse svolto attingendo a presunzioni scaturite da fatti non accertati: nello specifico si sanciva che la documentazione...

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