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Diritto 13 Ottobre 2022

Presupposti per il concordato semplificato

C’è un nuovo strumento per la regolazione negoziale della crisi.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 83/2022, la disciplina del concordato semplificato, introdotta dagli artt. 18 e 19 D.L. 118/2021, è confluita negli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi. Il presupposto per l’accesso al concordato semplificato è rappresentato da un preventivo passaggio dall’istituto della composizione negoziata della crisi, laddove devono essere state avviate delle trattative con i creditori, le quali non sono andate a buon fine in ragione del fatto che, ad esempio, l’esperto ha rilevato l’inattuabilità di una soluzione idonea a superare la crisi d’impresa. Infatti, l’art. 25-sexies, c. 1 stabilisce che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, cc. 1 e 2, lett. b) del Codice della crisi non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale da parte dell’esperto, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione. Tra le novità più significative dell’istituto occorre segnalare la svolta del legislatore che non richiede l’attestazione di un professionista terzo ed indipendente in ordine alla veridicità dei dati riportati nella...

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