Con riguardo ai presupposti per la concessione delle misure cautelari, il legislatore ne ancora la concedibilità alla circostanza che esse siano necessarie per condurre a termine le trattative, senza, peraltro, tipizzare le caratteristiche dei provvedimenti cautelari adottabili. Ai sensi dell’art. 2, lett. q) del Codice della crisi, così come modificato dalla L. 136/2024 (cd. Correttivo-ter), le misure cautelari consistono in provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni.In merito alla composizione negoziata, l’art. 19 del Codice della crisi precisa che le misure devono essere necessarie per condurre a termine le trattative. Per le finalità di tali misure una lettura coordinata della normativa di riferimento con riguardo alle misure protettive e cautelari porta a ritenere che mentre le prime sono dirette a tutelare il patrimonio, le misure cautelari sono strumentali alla protezione delle trattative. Del resto l’identità dell’informazioni che l’esperto è chiamato a rendere al tribunale lascia intendere l’esistenza di un comune nucleo alle 2 tipologie di misure, nucleo che può rinvenirsi nel fumus di ragionevole perseguibilità del...