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Diritto 10 Dicembre 2020

Presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi

La verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti e le varie gradazioni dell'inadempienza.

In tema di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, la Cassazione ha costantemente affermato che l'appostazione del credito a sofferenza non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. Così si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 26.10.2020, n. 23453, dove si rileva che l'accostamento tra stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili ha indotto a privilegiare una nozione di sofferenza più sfumata rispetto a quella prescritta ai fini della dichiarazione di fallimento, escludendosi quindi la necessità di un giudizio d'incapienza del debitore o di definitiva irrecuperabilità del credito, e richiedendosi invece una valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria: in buona sostanza, una grave (e non transitoria) difficoltà economica del debitore. In tal senso depone d'altronde, oltre alla necessità di attribuire un significato alla distinta menzione delle situazioni sostanzialmente equiparabili allo stato d'insolvenza, il rilievo di ordine logico secondo cui, ove lo stato d'insolvenza rilevante ai fini della segnalazione si identificasse con quello richiesto per la dichiarazione di fallimento, verrebbe meno la stessa utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, dal momento che, potendo il debitore essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto nel caso in cui versasse in stato di decozione, gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione.
In quest'ottica, è stata esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, se non correlate a un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione; si è reputata altresì ininfluente l'insussistenza di un'oggettiva previsione di perdite, affermando che la sofferenza può sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore lasci ancora intravedere, pur nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro, dal momento che ciò che conta è la chiara e documentabile esigenza che il patrimonio non si affidi alla previsione di una capacità di rientro sicuro. Infatti, la sofferenza può essere ritenuta sussistente indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda, nonché dall'esistenza di eventuali garanzie, reali o personali, poste a presidio di crediti (Cassazione, ordinanza 26.10.2020, n. 23453).