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Imposte e tasse 15 Giugno 2023

Presupposto oggettivo dell’Iva

Un’operazione economica effettivamente realizzata, anche se per le prescrizioni interne dello Stato membro è viziata da nullità, non preclude, per il diritto dell’Unione, la detrazione dell’Iva.

La Corte di Giustizia Comunitaria, in rispondenza degli artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112 CE, ha ribadito un fondamentale principio di diritto con la sentenza 25.05.2023, n. C-114/22, stabilendo che un’operazione economica effettivamente realizzata, anche se viziata da nullità in base alle prescrizioni interne dello Stato membro, non preclude, per il diritto dell’Unione, la detrazione dell’Iva. Tale principio di diritto è in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, invece, ritiene che il fatto delittuoso da raccordare alla dichiarazione fraudolenta Iva per utilizzo di fatture false possa derivare anche da operazioni catalogabili come giuridicamente inesistenti in quanto documentanti operazioni non rispondenti alle prerogative giuridiche per le quali il codice civile le connota e le regolamenta (nel medesimo senso anche la circolare della Guardia di Finanza 27.11.2017, n. 1/2018). Un caso ricorrente deriva dall’avvicendamento di un’operazione di distacco di personale ritenuta non genuina in sede di verifica per mancanza dei presupposti, per cui viene ritenuta simulata un’illecita operazione di somministrazione di personale in quanto mancante delle necessarie autorizzazioni. Ai fini Iva, vengono cioè considerate come giuridicamente inesistenti (e non come oggettivamente inesistenti) le fatture emesse, in quanto sul piano della rappresentazione...

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