Chiariti alcuni aspetti operativi del Fondo di previdenza complementare Prevedi per il comparto edile: il contributo contrattuale resta non portabile, mentre la posizione individuale maturata è trasferibile decorsi 2 anni.
Nuovo accordo sottoscritto in tema di Prevedi, il Fondo di previdenza complementare “chiuso” previsto dai Ccnl edilizia industria e artigianato.Le parti (Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) hanno infatti firmato il 19.10.2026 un accordo che chiarisce alcuni aspetti in tema di contribuzione a Prevedi, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 14, c. 6 D.Lgs. 252/2005, il quale stabilisce che: “Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. [...] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro”.Anche a seguito della legge di Bilancio per il 2026 (L. 199/2025), le parti hanno sottoscritto un Avviso Comune in cui evidenziano come il contributo datoriale sia destinato al fondo negoziale di riferimento e non ad altra forma di previdenza integrativa privata, al fine di finanziare strumenti che sono espressione del sistema delle relazioni industriali/sindacali, e che la messa in discussione di questo principio e la previsione di libera portabilità anche al di fuori del modello contrattuale...