L’elevazione a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dei contributi alle forme di previdenza complementare, disposta dall’ultima legge di Bilancio (L. 199/2025) a decorrere dal periodo d’imposta 2026, rappresenta un tassello ulteriore nel progressivo rafforzamento del secondo pilastro previdenziale in Italia. Dal punto di vista sistematico, l’intervento conferma la centralità dello strumento fiscale quale leva di policy per orientare le decisioni intertemporali di risparmio delle famiglie, in un contesto caratterizzato da invecchiamento demografico, dinamica non lineare del mercato del lavoro e pressione crescente sulla sostenibilità di lungo periodo del primo pilastro a ripartizione. Tuttavia, l’incremento da 5.164,57 a 5.300 euro appare, nella sua dimensione nominale, più come un adeguamento incrementale che come una vera svolta, imponendo una valutazione critica della sua effettiva capacità di modificare i comportamenti previdenziali soprattutto nelle fasce di reddito medio-basse.
Sul piano tecnico, la riforma interviene sul combinato disposto tra l'art. 8, c. 4 D.Lgs. 252/2005 e l'art. 10, c. 1, lett. e-bis) del Tuir, confermando l’impostazione per cui il limite opera in via unitaria sui contributi del lavoratore e del datore di lavoro. Dal punto di vista del gettito, le simulazioni diffuse in sede di commento alla legge di Bilancio collocano il maggior vantaggio fiscale, per i contribuenti che saturano il nuovo massimale e ricadono nello scaglione del 43%, in un ordine di grandezza di poco inferiore ai 60 euro annui, valore che difficilmente può costituire di per sé un driver comportamentale forte, ma che assume un significato non trascurabile se letto in un’ottica di coerenza di lungo periodo degli incentivi.
Le evidenze empiriche maturate negli ultimi anni sui tassi di adesione ai fondi pensione negoziali e aperti mostrano, infatti, un forte legame tra utilizzo pieno della deducibilità e collocazione nei decili di reddito superiori, mentre la platea dei lavoratori con carriere intermittenti tende a sottoutilizzare il canale fiscale, privilegiando allocazioni di liquidità di breve periodo o rinunciando tout court alla previdenza complementare. In altre parole, l’innalzamento a 5.300 euro ha effetti potenzialmente più ampi sui soggetti a più elevata capacità contributiva, rafforzando la natura regressiva del beneficio se non accompagnato da misure parallele di educazione finanziaria e di sostegno all’adesione per i lavoratori discontinui.
In tale ottica, il ruolo dei professionisti dell’area fiscale e giuslavoristica assume un rilievo strategico: essi diventano intermediari di fiducia non solo per la corretta fruizione del beneficio di deducibilità, ma anche per la lettura integrata dei trade-off tra liquidità corrente, beneficio fiscale e adeguatezza del reddito pensionistico atteso.
Sul piano delle implicazioni di policy, l’innalzamento del tetto a 5.300 euro può essere interpretato come segnale di continuità nella direzione di una socializzazione parziale del rischio di longevità attraverso il risparmio vincolato. In assenza di un parallelo intervento sulla progressività delle aliquote o sulla modulazione del beneficio in funzione dell’Isee, il meccanismo di deducibilità continua, infatti, a favorire in misura relativamente maggiore i contribuenti ad alta capacità reddituale. Una possibile evoluzione futura potrebbe consistere nella graduale combinazione tra deducibilità e crediti d’imposta rimborsabili, in modo da estendere il beneficio effettivo anche ai soggetti incapienti o quasi-incapienti, riducendo la distanza tra chi riesce a saturare il plafond e chi ne rimane di fatto escluso.
In conclusione, la nuova soglia di deducibilità va interpretata come un aggiustamento tecnico più che come una svolta strutturale. Tuttavia, essa crea margini concreti per ritarare scelte individuali e prassi professionali in cui consulenti fiscali e del lavoro sono chiamati a impostare una pianificazione contributiva personalizzata che, riducendo il peso dell’intervento pubblico, trasformi l’incentivo fiscale in una leva effettiva di rafforzamento dell’adeguatezza previdenziale lungo l’intero ciclo di vita.
