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Diritto 13 Marzo 2020

Prezzi di trasferimento beni intangibili

Nelle operazioni infragruppo di questo tipo, ad esempio le royalties per lo sfruttamento di marchi e know how, si può utilmente attingere al metodo del prezzo di rivendita.

Al cospetto di operazioni infragruppo per la cessione di beni intangibili, la complessità della corretta determinazione del valore normale nella sequenza delle transazioni operate può essere risolta facendo riferimento al c.d. “resale price method”. Viene sancito nella sentenza n. 5646 della V^ Sez. Civ. della Cassazione, depositata lo scorso 2 marzo. La vicenda riguarda la ripresa a tassazione operata nei confronti di una società italiana, la quale risultava aver ceduto royalties per lo sfruttamento di marchi e know how a una controllata olandese che, a sua volta, aveva concesso in sub-licenza a una propria controllata spagnola tale sfruttamento. Tuttavia, nel corso delle attività di verifica tali transazioni non risultavano operate nel pieno rispetto della applicabilità del valore normale, a causa dell'evidente sproporzione tra la prima cessione (dalla casa madre italiana e alla controllata olandese) e la seconda cessione (tra la licenziataria olandese e la sub-licenziataria spagnola). Il metodo del prezzo di rivendita è quello risultato più soddisfacente per la definizione del valore normale, applicabile e comparabile nella sequenza delle transazioni esaminate e ha pertanto condotto all'esecuzione dei recuperi erariali oggetto di contestazione. In ciò, la Suprema Corte ha condiviso l’orientamento e le conclusioni dell’organo di controllo e delle Commissioni Tributarie adite (CTP e...

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