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Diritto 23 Novembre 2018

Prezzi di trasferimento e principio della vicinanza della prova


Nel caso di contestazioni sull'applicazione dei prezzi di trasferimento, l’Agenzia delle Entrate è esclusivamente tenuta a produrre gli elementi a fondamento del sospetto di travisamento del valore normale delle transazioni. Ciò vuol dire che gli organi di controllo non sono onerati a fornir prova di eventuali vantaggi fiscali conseguiti dal contribuente, nè del maggior carico impositivo gravante in ambito nazionale. L’unica incombenza del Fisco è correlata all'attestazione di operazioni economiche constatate tra società collegate e realizzate per un valore (o meglio: applicabilità del prezzo) almeno apparentemente inferiore rispetto a quello normalmente praticato. Il vero onere probatorio incomberebbe quindi sul contribuente, il quale, in osservanza delle regole che presiedono alla disciplina della "vicinanza della prova" (art. 2697 C.C.), risulta pur sempre tenuto a dimostrare che le transazioni oggetto di contestazione, siano state operate a valori di mercato stimati come “normali”, in considerazione all'art. 9 del TUIR (prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, con riferimento in quanto possibile a listini e tariffe di uso). Com’è noto, quindi, la valutazione in base al valore normale investe concretamente la sostanza economica dell'operazione che va raffrontata con analoghe operazioni realizzate in circostanze comparabili in condizioni...

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