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Immobiliare 16 Luglio 2026

Prima casa con particelle in 2 Comuni: serve l'unione di fatto

Le imposte ipocatastali sono applicate in misura fissa sull'intero fabbricato composto da più particelle se sono unite di fatto ai fini fiscali. Occorre presentare la dichiarazione con Mod. 4.

Caso esaminato - Con interpello n. 145/2026 è stato affrontato il caso di un contribuente che eredita un fabbricato abitativo che, pur costituendo un'unità immobiliare di fatto, risulta catastalmente suddiviso in 2 particelle insistenti su Comuni catastali diversi. Questa circostanza preclude la fusione catastale formale, ammessa solo tra particelle dello stesso Comune. L'erede chiede se, in sede di dichiarazione di successione, sia possibile fruire dell'agevolazione "prima casa" (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) sull'intero immobile. L'Agenzia risponde affermativamente, a 2 condizioni: la preventiva esecuzione della procedura di unione di fatto ai fini fiscali e la presentazione della dichiarazione in forma cartacea.Principi enunciati - L'agevolazione "prima casa" è applicabile anche a immobili pluriparticellari non fusibili catastalmente, purché le singole particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale, non idonee a uso autonomo né produttive di reddito proprio.La procedura di unione di fatto ai fini fiscali, disciplinata dalla circolare n. 27/E/2016, par. 1.7, costituisce il presupposto necessario. Si esegue presentando una distinta dichiarazione di variazione catastale per ciascuna particella; l'Ufficio inserisce un'annotazione che richiama l'unione reciproca e la rendita attribuita ai soli fini fiscali. Il medesimo adempimento si applica alle pertinenze a loro volta pluriparticellari e prive di autonomia, nel rispetto del limite di...

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