Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, tra gli altri, su 3 profili di grande interesse applicativo ai fini della pianificazione fiscale.
Con riferimento al reddito d’impresa, la prima questione affrontata ha riguardato la decorrenza del nuovo regime delle plusvalenze su partecipazioni in regime PEX, a seguito dell’introduzione del comma 1.1 nell’art. 87 del Tuir a opera dell’art. 1, c. 51 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026).
L’Amministrazione Finanziaria, valorizzando il tenore letterale dell’art. 1, c. 54 della legge di Bilancio, ha chiarito che le nuove disposizioni sono applicabili esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione acquisite a decorrere dal 1.01.2026. La risposta conferma il criterio di applicazione fondato non sul momento di realizzo della plusvalenza, ma sulla data di acquisizione dello strumento partecipativo. La precisazione riduce sensibilmente le incertezze interpretative e consente di distinguere chiaramente tra le partecipazioni acquisite “ante 2026” e quelle “post 2026”, con conseguente applicazione di regimi PEX differenti. Di particolare importanza è anche il richiamo al criterio di imputazione delle cessioni secondo il metodo LIFO, che rafforza l’esigenza di un’attenta ricostruzione storica dei portafogli partecipativi ai fini della corretta determinazione della plusvalenza imponibile o esente.
Sul versante delle operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento atteso in tema di scambio di partecipazioni intracomunitarie mediante conferimento, disciplinato dagli artt. 178 e 179 del Tuir. L’Amministrazione ha confermato che, a differenza dei conferimenti domestici (soggetti al regime del realizzo controllato), per gli scambi intracomunitari la neutralità fiscale opera indipendentemente dal comportamento contabile adottato della conferitaria, sia essa residente o non residente. In particolare, l’art. 179, c. 4 del Tuir garantisce che il socio conferente persona fisica residente in Italia assuma, ai fini fiscali, le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale di quelle conferite, senza che rilevi il valore di iscrizione contabile adottato dalla società estera.
Questa interpretazione ribadisce la ratio comunitaria della norma, che è quella di evitare ostacoli fiscali alle riorganizzazioni transfrontaliere, e conferma la validità degli orientamenti di prassi già espressi in passato. Il chiarimento consente di strutturare conferimenti e scambi di partecipazioni senza il timore di effetti impositivi indiretti derivanti da scelte contabili operate all’estero.
Infine, con riferimento alla ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema particolarmente delicato della certificazione del credito d’imposta R&S e dei suoi effetti in presenza di attività di controllo già avviate. Richiamando il quadro normativo delineato dal D.L. 73/2022 e dal D.P.C.M. 15.09.2023, l’Amministrazione ha affermato che la certificazione può avere effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, purché al momento della richiesta non siano già state constatate le violazioni mediante processo verbale di constatazione né contestate con atto impositivo.
Particolarmente rilevante è la precisazione secondo cui il perfezionamento della certificazione per silenzio-assenso, intervenuto dopo la notifica dello schema di atto ma in assenza di PVC, non ne compromette l’efficacia, fermo restando che l’effetto vincolante è limitato alla sola qualificazione delle attività come R&S, innovazione tecnologica o design, e non si estende alla quantificazione del credito. Resta inoltre salva la possibilità di disconoscimento in caso di non corretta rappresentazione dei fatti.
Questo chiarimento assume un’importanza strategica per le imprese, in quanto conferma l’importanza della certificazione quale strumento di tutela preventiva e di riduzione del contenzioso, purché attivato tempestivamente e in buona fede.
