La nota sentenza n. 194/2018 con cui la Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità dell'art. 3, c. 1 del Jobs Act, successivamente modificato dal decreto Dignità, ha già iniziato a manifestare i primi riflessi applicativi.
Con ordinanza del 21.11.2018, infatti, il Tribunale di Genova ha fissato la misura massima di 6 mensilità, nel determinare l'entità risarcitoria derivante dal licenziamento illegittimo di una lavoratrice assunta con le tutele crescenti, prescindendo dall'anzianità di servizio.
Per comprendere appieno il senso e la portata di tale provvedimento appare utile ripercorrere le tappe normative e giurisprudenziali che lo hanno preceduto.
Il D.Lgs. 23/2015 (decreto attuativo del Jobs Act) stabiliva che, in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto dopo il 7.03.2015, il datore di lavoro fosse condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura fissa e predeterminata pari a 2 mesi di stipendio per anno di servizio, comunque ricompresa in una forbice che andava da un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità.
Il successivo D.L. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), poi convertito in L. 96/2018, manteneva sostanzialmente inalterato questo impianto, pur aumentando della metà le suddette soglie e portandole, rispettivamente, a 6 e 36.
Per le aziende fino a 15 dipendenti, questi limiti erano proporzionalmente ridotti con un tetto massimo di 6...