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Diritto 18 Dicembre 2020

Principio di non contestazione anche per il processo tributario

Le deduzioni di una parte sono da ritenere ammesse dalla controparte in mancanza di un'opposizione. Rispetto alla posizione del Fisco si deve tuttavia tenere in considerazione il fattore di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

La V Sez. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza n. 27494/2020, ha stabilito che, in tema di riscontri probatori, la circostanza dedotta da una parte processuale si deve ritenere pacifica in mancanza di una norma o di un principio che rechi precisi vincoli alla contestazione specifica, qualora la stessa circostanza sia espressamente ammessa dalla controparte o, quando non ha avuto luogo una esplicita contestazione, emerga che la controparte ha esposto una linea difensiva su fatti, argomentazioni e circostanze evidentemente incompatibili con un suo disconoscimento. Applicando tale principio a una concreta evenienza di mero silenzio dell'Amministrazione Finanziaria rispetto alle deduzioni difensive del contribuente, tale contegno non può ritenersi equivalente a un tacito riconoscimento dell'illegittimità contestata e argomentata dalla difesa del contribuente stesso rispetto all'atto impositivo emanato che ha dato origine alla controversia. Difatti, oltre a porsi in evidenza un intervento processuale dell’Amministrazione Finanziaria rivolto alla difesa della legittimità dei propri atti, soccorre ulteriormente il principio dell'indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Com’è noto, l’obbligazione tributaria integra quel particolare rapporto che viene a instaurarsi tra Pubblica Amministrazione, considerata propriamente soggetto attivo, e contribuente (soggetto passivo), al verificarsi di un fatto...

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