RICERCA ARTICOLI
Diritto privato, commerciale e amministrativo 28 Settembre 2026

Privacy e foto: la Cassazione chiarisce i requisiti del consenso

La Cassazione chiarisce che il consenso al trattamento delle immagini deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Se le foto non sono necessarie al servizio, il titolare deve dimostrarne la liceità.

La Cassazione, con l’ordinanza 8.09.2026, n. 25117, è tornata sul tema, delicato e sempre in evoluzione, del consenso al trattamento dei dati personali e, in particolare, delle immagini fotografiche acquisite nell’ambito di un rapporto contrattuale. Il caso esaminato dall’Autorità Giudiziaria è molto significativo. La vicenda nasce dal ricorso di una cliente di un centro estetico, la quale aveva contestato la realizzazione di fotografie durante un trattamento, sostenendo di avere in precedenza negato il consenso alla realizzazione, uso e riproduzione delle proprie immagini. Secondo quanto riferito in giudizio, le fotografie sarebbero state scattate mentre la donna era quasi priva di abiti e con il volto visibile; in seguito, dopo la richiesta di cancellazione, le immagini risultavano ancora presenti nel “cestino” del tablet e quindi potenzialmente recuperabili. Il Tribunale di Pisa aveva escluso l’illiceità della condotta, ritenendo che la cliente avesse, comunque, prestato il consenso alla realizzazione di fotografie finalizzate a documentare gli esiti del trattamento estetico. La Cassazione ha, però, censurato questa impostazione, accogliendo il terzo e il quarto motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che, ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation), il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Inoltre, quando il trattamento si...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.