Con sentenza 13.07.2018, n. 18723 la Corte di Cassazione (prima sezione civile) considera ammissibile in privilegiata al passivo fallimentare un'impresa qualificata come artigiana, solo se in possesso dei requisiti soggettivi e cioè la prevalenza del lavoro personale sul capitale (in caso di impresa artigiana costituita come Srl) e il numero massimo di dipendenti occupati.
Il caso - Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione al passivo proposta dalla società a responsabilità limitata con qualifica artigiana, volta a ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 C.C. nel passivo fallimentare, in relazione al proprio credito per fornitura e lavori già ammesso al passivo dal giudice delegato, ma solo in via chirografaria. La società presentava ricorso per Cassazione. Ma quest'ultima respingeva per i motivi che di seguito andiamo ad illustrare.
La Cassazione - Sostengono i giudici di Cassazione che l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro (L. n. 443/1985) o da altre disposizioni. L'art. 2751-bis, n. 5 C.C. impone di definire l'impresa artigiana in base alle "disposizioni legislative vigenti" e dunque attraverso il positivo riscontro non solo di una, ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro, dovendosi verificare, quindi, sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui...