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Diritto 25 Settembre 2018

Privilegio al passivo dell'impresa artigiana. Se piccola


Con sentenza 13.07.2018, n. 18723 la Corte di Cassazione (prima sezione civile) considera ammissibile in privilegiata al passivo fallimentare un'impresa qualificata come artigiana, solo se in possesso dei requisiti soggettivi e cioè la prevalenza del lavoro personale sul capitale (in caso di impresa artigiana costituita come Srl) e il numero massimo di dipendenti occupati. Il caso - Il Tribunale di Brescia respingeva l'opposizione al passivo proposta dalla società a responsabilità limitata con qualifica artigiana, volta a ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 C.C. nel passivo fallimentare, in relazione al proprio credito per fornitura e lavori già ammesso al passivo dal giudice delegato, ma solo in via chirografaria. La società presentava ricorso per Cassazione. Ma quest'ultima respingeva per i motivi che di seguito andiamo ad illustrare. La Cassazione - Sostengono i giudici di Cassazione che l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro (L. n. 443/1985) o da altre disposizioni. L'art. 2751-bis, n. 5 C.C. impone di definire l'impresa artigiana in base alle "disposizioni legislative vigenti" e dunque attraverso il positivo riscontro non solo di una, ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro, dovendosi verificare, quindi, sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui...

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