RICERCA ARTICOLI
Diritto 08 Febbraio 2021

Privilegio artigiano dell'imprenditore

Il credito dell'impresa ricade nella previsione di favore prevista dall'art. 2751-bis C.C. quando l'imprenditore svolge la propria attività con prevalenza del lavoro proprio, benché tale parametro sia stato previsto con specifico riguardo alla società artigiana.

In materia di credito d'impresa, la natura del privilegio artigiano previsto dall'art. 2751-bis, n. 5 C.C., costituisce da sempre un oggetto di disputa fra l'artigiano iscritto nell'apposita sezione della Camera di Commercio e i tribunali fallimentari che richiedono ulteriori parametri in aggiunta alla suddetta iscrizione, primo fra tutti la prevalenza del lavoro in azienda rispetto al capitale investito. La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 36 D.L. 9.02.2012, n. 5 (conv. nella L. 4.04.2012, n. 35) conferisce la causa di prelazione ai "crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti" superando, per un verso, il criterio dell'art. 2083 C.C. e rinviando, per altro, a tutti i parametri della L. 443/1985. Questa interpretazione tende così a escludere il privilegio quando non è fornita la prova della prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa individuale e del fattore lavoro rispetto al capitale investito, sia per i limiti del contributo offerto proprio all'imprenditore/creditore, sia per il peso attribuito ad alcuni fattori organizzativi e ai costi (materie prime, materie sussidiarie, di consumo e merci e costi per servizi di terzi) rispetto al subvalente coacervo lavoristico derivante dai ricavi (costo del lavoro...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.