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Diritto 04 Febbraio 2020

Privilegio del credito delle società tra professionisti

Nel caso in cui il credito di cui si chiede l'ammissione al passivo fallimentare riguardi una società tra professionisti o un'associazione professionale può pretendersi la collocazione in privilegio?

La disciplina dei privilegi, stabilita dall'art. 2751-bis C.C., prevede, tra l'altro, che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione”. Il concetto è piuttosto esteso, laddove la Corte Costituzionale, con la sentenza del 29.01.1998, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2 C.C., limitatamente alla parola “intellettuale”, dal momento che non sono ammissibili disparità di trattamento tra i prestatori d'opera “intellettuale” e “non intellettuale”, tenuto conto dell'omogeneità delle categorie di soggetti e di crediti nel caso in cui si debba rivendicare un credito privilegiato (fattispecie relativa al fallimento dell'azienda in cui il lavoratore ha prestato la propria attività). Al riguardo, potrebbero sorgere delle perplessità nel caso in cui il credito di cui si chiede l'ammissione al passivo del fallimento, riguardi un'associazione professionale o una società tra professionisti. In tale ipotesi, è possibile riconoscere il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 C.C.? La questione è stata affrontata dalla Cassazione Civile, nella sentenza 20.04.2018, n. 9927. In primo luogo, la Corte ha rilevato che il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto...

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