La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per riconoscere natura prededucibile o privilegiata ai crediti concorsuali sorti nell'ambito di diverse procedure concorsuali susseguite nel tempo. L'iter logico prende spunto dalla differenza tra i due istituti, laddove il primo si sostanzia nel diritto dei creditori della massa di essere soddisfatti nei limiti della capienza dell'attivo realizzato, con precedenza assoluta rispetto ai creditori concorrenti e prima del riparto, mentre il secondo consiste in una prelazione accordata in considerazione della causa del credito, ex artt. 2741, c. 2 e 2745 C.C., che, in caso di concorso con altri creditori nell'esecuzione forzata, consente una soddisfazione prioritaria. In questa prospettiva, il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali costituisce l'unica alternativa al venir meno della prededuzione con l'esaurirsi della procedura e consente il permanere della precedenza riservata al credito di massa anche al di fuori dell'ambito procedurale in cui è sorto e a seguito del suo esaurirsi.
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, riconosciuto la possibilità di una consecuzione fra procedure, non solo rispetto a procedure minori a cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013). Questa tradizione interpretativa riposa...