Con un recente intervento sull’inerenza di costi correlati a un contratto di prestazione, la Cassazione Civile (ordinanza 15.06.2021, n. 16852) ha avuto modo di chiarire come nell’ambito delle relazioni contrattuali, nonostante il contratto d'opera od anche d’appalto non richieda l’adempimento di particolari formalità (recte: la forma scritta) per la sua validità ed esistenza, l’imprenditore che intenda fruire del beneficio fiscale afferente alla deduzione dei costi sostenuti in esecuzione di tale contrattazione è tenuto a premunirsi di opportuni riscontri che consentano di dedurre in modo chiaro e univoco l’effettivo sostenimento di costi e la loro congruità, oltre all'inerenza dell'oggetto delle prestazioni e dei pagamenti connessi all’esecuzione del contratto, atteso che non può costituir prova idonea la sola circostanza che i percettori del compenso abbiano assolto gli adempimenti dichiarativi di spettanza.
Al di là della singolare casistica prospettata, l’intervento in epigrafe consente un'importante riflessione su un concetto sovente oggetto di equivoci e controversie: l’inerenza.
Tale concetto attiene all’ambito delle imposte sui redditi e dell’Irap con esclusivo riferimento ai redditi prodotti in regime di impresa e a quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La norma di riferimento è individuata nell’art. 109...