Per decenni, tempi precisi hanno scandito le fasi del procedimento disciplinare . Si contestava al dipendente l'addebito, si attendevano 5 giorni e se il lavoratore non si era difeso nel termine, si poteva ritenere che non ne avesse interesse. Dal 6° giorno in poi si poteva applicare la sanzione, conservativa o risolutiva del rapporto di lavoro. Non occorreva attendere oltre, né era giustificato il beneficio del dubbio riguardo al fatto che il dipendente avesse inviato le giustificazioni e che queste fossero “in viaggio”, in attesa di essere recapitate al datore di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, era consolidata sul punto: “l'art. 7, c. 5 L. 300/1970 (per il quale i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa) individua il termine entro il quale le eventuali controdeduzioni del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro, termine che non può ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione dell'atto avvenga in data successiva” (Cass. 19.11.1996 n. 10106; Cass. 9.05.2012, n. 7096). Alla stessa regola e in virtù delle medesime sentenze, sottostava la richiesta di audizione orale, per la quale era previsto che tale istanza potesse produrre effetto solo se portata a...