Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: condizioni
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l’impossibilità per l’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del Tuel. Risulta, comunque, precluso l’accesso alla procedura di riequilibrio qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto. Le situazioni di sofferenza finanziaria, suscettibili di ricorso al piano di riequilibrio, vanno distinte con chiarezza da quelle riconducibili all’area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 del Tuel. L’art. 243-bis, c. 1 del Tuel individua quali presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio, la concomitante sussistenza di “squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario” ed insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del Tuel, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate.
Se l’Ente non è in grado con mezzi ordinari di ripristinare l’equilibrio di...