Il Tribunale di Nola, con decreto 23.10.2018, ha omologato un piano del consumatore realizzato all’interno di una procedura di mediazione, offrendo un interessante spunto alla composizione del conflitto fuori dalle aule giudiziarie con un provvedimento avente efficacia erga omnes.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto per canoni di locazione non saldati. In sede di opposizione al decreto, il giudice della causa di merito considerò improcedibile la domanda; essendo necessario il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, trattandosi di materia locatizia), aveva demandato alla mediazione la preventiva soluzione della controversia.
La norma in parola prevede infatti che nei casi in cui sia obbligatorio il preventivo procedimento di mediazione (in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari) il giudice alla prima udienza di trattazione, su istanza di parte o d’ufficio, rilevata l’improcedibilità della domanda, assegni alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa ad un’udienza successiva, onde valutare gli esiti della mediazione e procedere di conseguenza.
Nel procedimento di mediazione il...