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Lavoro 15 Febbraio 2022

Procedura VE.R.A. limitata a casi specifici

Le richieste della procedura VE.R.A. da parte di soggetti interessati da procedure concorsuali, regolate dalla vigente legge fallimentare, non dovranno essere definite con l’emissione della certificazione dei debiti contributivi.

L’Inps, con messaggio n. 400/2022, è ritornato sulla procedura VE.R.A., dopo che qualche giorno prima (mess. n. 322/2022) aveva comunicato l’inizio dell’operatività della stessa dal 24.01.2022, ribadendo e fornendo alcuni rilevanti chiarimenti. In particolare, viene ricordato che la procedura è stata sviluppata per attuare le previsioni di cui all’art. 363, c. 1 D.Lgs. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 155/2017”, per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Inoltre, la procedura serve per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, l’emissione della certificazione che deve essere depositata dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. La richiesta va presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito Internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio. Per indirizzare il richiedente, sono state inserite specifiche indicazioni cui l’interessato deve attenersi in ordine all’utilizzo della stessa; l’accesso alla procedura è riservato solo al titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale o dell’impresa agricola che...

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