Diritto privato, commerciale e amministrativo
15 Dicembre 2025
Processo esecutivo e attestazione di conformità degli atti
L’omesso o il tardivo deposito dell’attestazione di conformità del titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo. Pertanto, non è suscettibile di sanatoria l’eventuale successivo deposito di tali attestazioni.
L’art. 543 c.p.c. prevede (nella versione oggi vigente) che il creditore debba iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi entro 30 giorni dalla consegna dell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario, depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto a pena di inefficacia del pignoramento.Sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla mancata attestazione di conformità degli atti processuali che possono riassumersi in 2 contrapposti orientamenti:- secondo il primo, la mancanza di attestazione degli atti al momento dell’iscrizione al ruolo costituirebbe una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento;- secondo l’opposto orientamento, invece, la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione e, dunque, l’omesso deposito dell’attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio.Una recente sentenza della Suprema Corte (III sez., 27.10.2025 n. 28513) chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale sulla questione, ha confermato la validità del secondo orientamento, sul presupposto che:- la questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva,...