RICERCA ARTICOLI
Diritto 10 Agosto 2021

Processo tributario: disponibilità delle prove e poteri del giudice

Al giudice tributario viene preclusa la possibilità di porre, a fondamento della propria decisione, prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di là dei poteri che gli sono riconosciuti.

In tema di ricorso per Cassazione, per dedurre la violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo (sia in maniera espressa, od anche meramente implicita) la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della propria decisione delle prove che non siano state propriamente introdotte dalle parti, ma che siano state disposte di sua iniziativa, al di là dei poteri officiosi riconosciutigli ex lege. Diversa sarebbe in tale ambito l'ipotesi in cui lo stesso organo giudicante, nel vagliare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni fattori di prova rispetto ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. Sulle citate condizioni di disponibilità delle prove risultano essersi recentemente pronunciati i giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza 22.07.2021, n. 20980, offrendo un importante spunto di riflessione sulla portata applicativa, anche con riferimento al processo tributario, del dispositivo contenuto nel citato art. 115, sia con riferimento alla disponibilità delle prove che soprattutto con attinenza ai poteri istruttori che connotano la legittimità dell'operato del giudice. Di norma, il principio dispositivo e quello di disponibilità delle prove hanno la tendenza a fondersi, o comunque a compenetrarsi vicendevolmente, nell'esigenza comune di garantire: quelle che possiamo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.