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Diritto 05 Febbraio 2020

Processo tributario e dibattuto ingresso delle dichiarazioni di terzi

Non chiamatele testimonianze, ma è pacifica l'ammissione di tali mezzi indiziari anche in favore del contribuente, a patto che rivestano i caratteri congiunti della gravità, precisione e concordanza.

La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, ordinanza 14.01.2020, n. 444) torna sulla ricorrente e dibattuta questione della legittimità e valenza delle dichiarazioni di terzi nel contesto del processo tributario. Nel caso in esame, si chiarisce che per le dichiarazioni rilasciate all'Amministrazione Finanziaria, in sede extra-processuale, da soggetti in una posizione di “terzietà” rispetto al contribuente sottoposto ad accertamento, non vige una netta preclusione di utilizzo, pur nei limiti del generale divieto di ammissione della prova testimoniale ex art. 7 D.Lgs. 546/1992. Infatti, tali informazioni assumono valore e possono essere considerate quali elementi indiziari, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, dando luogo a presunzioni liberamente utilizzabili dal giudice. In tema di rilevanza delle dichiarazioni rese da terzi, la Cassazione ha già da tempo avuto modo di precisare che il divieto, imposto ai sensi del citato art. 7, attiene unicamente alla prova testimoniale, che va necessariamente assunta con le garanzie del contraddittorio: ciò non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini del decisum, le dichiarazioni che gli organi di controllo sono autorizzati ad acquisire nella fase amministrativa. In sede di accertamento, tali dati, acquisiti in un contesto extraprocessuale, possono essere considerati rilevanti unicamente quali elementi indiziari, validamente fruibili per...

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