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Diritto
04 Giugno 2021
Processo tributario e perfezionamento delle notifiche via PEC
La mancata prova della comunicazione della data di udienza di trattazione davanti alla C.T.R., nei confronti del contribuente, comporta inevitabilmente la nullità della sentenza.
Nel contesto del processo che si tiene dinanzi alle commissioni tributarie, al pari di quello civile, la notifica operata via posta elettronica certificata si ritiene legittimamente perfezionata con la disponibilità della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), contenente l'evidenza dell'invio ed accettazione della seconda comunicazione telematica.
L'esito descritto è stato fissato in un intervento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, sentenza 27.05.2021, n. 14874) che, a seguito di un articolato ricorso, conferma la nullità della sentenza a cagione dell'omessa comunicazione alle parti della data di trattazione della controversia in appello.
In particolare, il contribuente risultava aver posto in evidenza la circostanza di non aver ricevuto la comunicazione di fissazione dell'udienza, richiedendo come conseguenza la declaratoria di nullità dell'intero giudizio.
Nessuna meritevolezza è stata riconosciuta alle istanze difensive dell'Agenzia delle Entrate che, in concreto, non era stata in grado di dimostrare la sussistenza in atti, tanto della ricevuta di accettazione della PEC generata dal sistema, quanto la conseguente attestazione di consegna nella casella del destinatario: evenienze, queste, che avrebbero consentito di aver contezza dell'esito "positivo" della comunicazione via PEC avente ad oggetto la convocazione “dovuta”.
Al di là della soluzione della singolare casistica...