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Diritto
19 Febbraio 2020
Processo tributario e regime di distrazione delle spese
La richiesta in tal senso avanzata dal difensore risulta validamente formulata anche nelle ipotesi in cui difetti una sua esplicita dichiarazione in ordine alle anticipazioni operate e alla mancata riscossione degli onorari.
La Corte Cassazione (Sez. VI civ., ordinanza 6.02.2020, n. 2797), riprendendo pedissequamente un indirizzo già espresso nella datata sentenza n. 8585/2006, conferma il principio secondo cui al cospetto di una richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore vittorioso e istante, la stessa domanda si deve ritenere validamente formulata anche nel caso in cui manchi, a supporto di tale istanza, l'indicazione puntuale del medesimo soggetto istante, in ordine alla concreta e comprovata anticipazione delle spese e alla contestuale mancata riscossione degli onorari. Infatti, tali indicazioni sono da ritenere implicitamente contenute nella stessa domanda di distrazione delle spese. La vicenda trae spunto dall'istanza di correzione di errore materiale di un'ordinanza della stessa Cassazione che, ancorché avesse correttamente proceduto a condannare la parte ricorrente alle spese in favore della controricorrente, aveva omesso di disporre la relativa distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto istanza.
La pronuncia offre uno spunto di riflessione sulla natura e applicabilità dell’istituto della distrazione delle spese, così come disciplinato dall’art. 93 c.p.c., applicabile anche con riferimento al processo tributario. In particolare, applicando tale istituto, il giudice, nella sentenza di condanna alle spese, può disporre, ad appannaggio del difensore della parte vittoriosa e con aggravio di spese alla...