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Diritto 30 Marzo 2022

Processo tributario e trattazione camerale

La forma di trattazione camerale non lede i principi costituzionali del giusto processo ma, anzi, soddisfa indispensabili esigenze di celerità ed economia processuale.

Sono state recentemente sollevate, dinanzi al Giudice delle leggi, violazioni alle norme costituzionali con riferimento a quella che viene definita come “valutazione discrezionale delle parti”, in ordine alla forma di trattazione del processo tributario. In particolare, una C.T.P. siciliana ha sollevato questioni, eccependo come la valutazione discrezionale delle parti del processo, riguardo alla scelta della forma dell’udienza del processo tributario sia di primo, che di secondo grado, violerebbero i dispositivi costituzionali, i quali, com’è noto e tra le altre cose, regolamentano: la regola generale di pubblicità dei dibattimenti giudiziari (art. 101 Cost.); le prescrizioni sulla necessitata presenza del contraddittorio nel processo tributario (art. 111 Cost). Si è trattato, tuttavia, di un tentativo scarsamente supportato in termini di motivazioni capaci di trovare un seppur minimo sostegno nelle norme di regolamentazione del processo tributario contenute nel D.Lgs. 546/1992, che la Corte Costituzionale ha risolto rapidamente con la sentenza 18.03.2022, n. 73. Per giustificare la carenza di supporto all’eccezione proposta, occorre partire dalla disamina del dispositivo dell’art. 33 D.Lgs. 546/1992, il quale sancisce espressamente la “pubblicità” dell’udienza nel processo tributario, condizionandola, comunque, alla presentazione, da almeno una delle parti, di un’apposita...

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