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Diritto 17 Luglio 2020

Processo tributario e uso distorto delle memorie illustrative

È un dato fermo l'inammissibilità della deduzione di ulteriori vizi dell'accertamento, rispetto a quelli già evidenziati nel ricorso: il dato letterale dell'art. 32, D.Lgs. 546/1992.

La Cassazione, con l'ordinanza 2.07.2020, n. 13546, ha avuto modo di ribadire che nel giudizio tributario è sancita l'inammissibilità di deduzioni difensive “nuove”, che siano esposte nelle memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Nel caso in esame, si trattava dell'esposizione di nuovi motivi di illegittimità dell'avviso di accertamento. La ratio di tale assunto è fondata sul fatto che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo, motivi che devono essere già concretamente dedotti con il ricorso introduttivo: solo a tali motivi si può far riferimento. Solo tali elementi, costituendo il nucleo essenziale della c.d. "causa petendi", rappresentano il perimetro entro cui viene formulata la richiesta di annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, c. 2 D.Lgs. 546/1992: “L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”. La pronuncia in commento offre uno spunto su un elemento di carattere pratico che, ancorché non risulti controverso in termini di lettura ermeneutica, viene spesso messo in rilievo per l'utilizzo distorto...

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