Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Aprile 2026
Processo tributario: il rispetto dei termini prevale sul merito
La sospensione speciale di 11 mesi (art. 1, c. 199 L. 197/2022) si applica ai termini di impugnazione e assorbe la sospensione feriale, se quest'ultima ricade interamente all’interno del periodo di sospensione speciale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (sentenza 16.02.2026, n. 126) è stata chiamata a decidere sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Corte di primo grado di Treviso, che aveva annullato un avviso di accertamento Ires e Irap 2014 nei confronti di una società, controllata da una società belga. L’accertamento riguardava il recupero a tassazione di un costo derivante da una fattura in regime di transfer pricing emessa dalla capogruppo per rettificare in aumento i prezzi delle merci acquistate nel corso dell’anno. L’aggiustamento era stato determinato sulla base di una redditività media del 3%, individuata tramite comparazione con 42 società indipendenti. Poiché la redditività della controllata italiana era risultata pari all’11%, la capogruppo aveva emesso una fattura per riportarla al livello ritenuto congruo, generando un costo dedotto di circa 110.000 euro.L’Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficienti i dati forniti, aveva calcolato una redditività media del settore pari al 7,97% e considerato il costo come strumentale alla riduzione del reddito imponibile. La Corte di primo grado aveva annullato l’atto ritenendo carente la motivazione dell’accertamento e non adeguatamente spiegato il metodo utilizzato dall’Ufficio.Con l’appello, l’Agenzia sosteneva che l’onere di dimostrare la deducibilità del costo gravasse sulla contribuente, la quale non aveva prodotto i bilanci delle...