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Accertamento, riscossione e contenzioso 20 Maggio 2026

Processo tributario, l’efficacia della sentenza penale di assoluzione

La sentenza di assoluzione ha efficacia nel processo tributario quando l’accertamento accerta l’effettiva insussistenza del fatto o l’estraneità della condotta, non anche nel caso in cui vi sia assoluzione per mancanza di prove o quando le stesse non siano utilizzabili in sede penale.

A seguito della revisione del sistema sanzionatorio tributario, l’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, nella disciplina dei reati in materia di imposte dei redditi e sul valore aggiunto è stato modificato prevedendo che: “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti dei medesimi soggetti e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.

L’Agenzia delle Entrate ha sollevato un vizio di incostituzionalità della norma sull’estensione degli effetti del giudicato penale posto che a essa non sarebbe consentito intervenire nel giudizio penale per far valere la tutela dell’interesse fiscale di cui sarebbe portatrice stante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Agenzia nel procedimento penale potrebbe chiedere solo il risarcimento del danno subito e non il pagamento del tributo evaso (Cass S.U. 12.10.2022, n. 29862); inoltre a differenza di quanto previsto in sede civile e amministrativa, l’estensione del giudicato in sede tributaria, opererebbe anche qualora l’Agenzia delle Entrate non si sia costituita o non sia stata posta in condizione di costituirsi parte civile.

Considerato che il regime probatorio è molto più rigoroso nel giudizio penale (laddove la condanna si fonda sul criterio del “oltre ogni ragionevole dubbio”), rispetto a quello tributario (laddove vige il criterio civilistico del “più probabile che non”), l’estensione automatica degli effetti assolutori fondati su regole probatorie e procedurali differenti pregiudicherebbe la tutela tributaria (che non potrebbe avvalersi delle presunzioni legali tipiche previste sulla redditività delle movimentazioni bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/1973, sulla residenza fiscale ex art. 2, cc. 2 e 2-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917, sulla determinazione dei redditi di lavoro dipendente ex art. 52 D.P.R. 917/1986 e sull’evasione per gli investimenti esteri non dichiarati ex art. 12 D.L. 1.07.2009, n. 78). Dette presunzioni non troverebbero infatti applicazione nel processo penale. Inoltre, non è prevista analoga regola di estensione degli effetti di un’eventuale sentenza di condanna.

Intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza 13.04.2026, n. 50, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa della disciplina penaltributarista, ha ritenuto che la normativa in esame sia conforme ai principi costituzionali e a quelli sovranazionali volti a salvaguardare il contribuente dalla sottoposizione a 2 processi per il medesimo fatto, a prescindere dall’esito del primo processo, in violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, è stato precisato che: “la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un positivo ed effettivo accertamento circa l’insussistenza del fatto e l’impossibilità di attribuirlo all’imputato”. Con la conseguenza che, qualora il giudice penale non abbia potuto applicare le presunzioni legali tipiche previste in sede tributaria la sentenza non farebbe stato nel processo tributario, così come nel caso in cui la sentenza sia la conseguenza della mancata considerazione di prove inutilizzabili in sede penale, ma che potrebbero trovare applicazione nel processo tributario.