Accertamento, riscossione e contenzioso 23 Febbraio 2024

Processo tributario senza principio di “equità sostitutiva”

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso alla cd. “equità sostitutiva”: il giudice, infatti, deve decidere in base a un giudizio estimativo, debitamente motivato (C.G.T. di 2° grado Calabria, sentenza 12.01.2024, n. 128/3).

Il principio enunciato dalla sentenza in epigrafe trae origine da un contenzioso instaurato a seguito dell’accertamento di un maggior reddito: la commissione tributaria provinciale, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, aveva ridotto la pretesa dell’Agenzia delle Entrate del 40%, seppure le prospettazioni operate da parte ricorrente non fossero idonee a superare la presunzione di cui all’art. 32 D.P.R. 600/1973. Nel processo di secondo grado l’appellante lamentava l’erroneità della pronuncia in esame, asserendo che il primo giudice, decidendo secondo equità, non ha giustificato in alcun modo la summenzionata riduzione nella parte motiva e, di fatto, ha applicato esclusivamente una valutazione forfettaria. Ciò premesso, i giudici di 2° grado, concordando con l’orientamento già formatosi in seno alla medesima Corte e in conformità ai principi di diritto formulati dalla Cassazione (infra, sentenza n. 10875/2022), hanno ritenuto che nel giudizio tributario non sia ammissibile il ricorso alla cd. “equità sostitutiva”. Nello specifico, l’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria; in altri termini, presuppone sempre un’espressa previsione legislativa che la autorizzi. In questi casi si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, facendosi riferimento...

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