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Diritto
30 Gennaio 2023
Procura alle liti e certificazione della data
Il difensore che voglia impugnare un provvedimento in materia di riconoscimento della protezione internazionale avanti alla Corte di Cassazione deve certificare anche la data in epoca successiva al provvedimento di rilascio della procura.
Nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’art. 35, c. 13 D.Lgs. 25/2008 prevede espressamente che la procura alle liti per la proposizione del ricorso in Cassazione debba essere conferita, a pena di nullità, in data successiva alla proposizione del decreto impugnato e che, a tal fine, il difensore certifichi la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
Con recentissime ordinanze la Suprema Corte (Cass. 2.01.2023, nn. 9, 10, 11) ha respinto i ricorsi proposti, dichiarandoli inammissibili, essendosi i difensori limitati ad autenticare la firma rilasciata dal cliente senza attestazione alcuna in merito alla data dell’effettivo rilascio della delega.
La Corte ha ritenuto infatti che, nel caso in parola, la disciplina relativa al riconoscimento della protezione internazionale abbia previsto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il...