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Diritto 04 Gennaio 2023

Procura alle liti: la Cassazione rinuncia ai formalismi

La procura rilasciata su foglio separato per impugnare un provvedimento in Cassazione può anche essere generica in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c.

L’art. 83 c.p.c. dispone che la procura alle liti può essere generale (se conferite per un numero indeterminate di controversie) o speciale (se riferita ad una causa determinata). In relazione al ricorso per Cassazione, l’art. 365 c.p.c. impone che la procura sia speciale e venga sottoscritta da un avvocato iscritto nell’apposito albo. La delega può essere rilasciata a margine dell’atto, in calce allo stesso o su foglio separato. Se nelle prime 2 ipotesi la giurisprudenza di legittimità è sempre stata tollerante nel riconoscere la validità di una procura generica, essendo la stessa incorporata nel ricorso cui afferiva, nell’ultima ipotesi l’orientamento è stato rigido nel dichiarare l’inidoneità della delega redatta su foglio separato che non presentasse le indicazioni dell’atto impugnato, della volontà di ricorrere per Cassazione, o addirittura presentasse formule incompatibili con l’impugnazione di legittimità, richiamando attività proprie di altri giudizi o fasi processuali. È stato affermato, ad esempio, che era inammissibile il ricorso per Cassazione allorquando la procura era priva di timbro di congiunzione e con riferimento alle fasi di merito del giudizio, senza nessun richiamo al giudizio per Cassazione (Cass. 11.10.2018, n. 25177), ovvero allorquando la procura era priva di una data successiva al deposito della sentenza impugnata e...

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