Nel contesto del processo tributario, il giudizio di ottemperanza fa il suo ingresso con l’art. 70 D.Lgs. n. 546/1992. Tale istituto consente in concreto di pervenire all'esecuzione forzata della sentenza del giudice, che opererebbe in tale ambito alla stregua di specifico titolo esecutivo, tale da consentire alla parte che ne abbia interesse di richiedere l’adempimento del decisum della Commissione Tributaria adita su cui risulti essere intervenuto il giudicato. Per l’ottemperanza si procede mediante ricorso da depositare alla stessa CTP che si è pronunciata nel merito e in ogni altro caso alla Commissione Tributaria Regionale.
In capo al giudice tributario viene riconosciuto il potere di duplicare, tramite cognizione ed esecuzione, la propria ingerenza nell’ambito dell’attività impositiva esperita dall'Amministrazione Finanziaria: in primo luogo, imponendo all'Amministrazione stessa gli obblighi scaturenti per effetto del “decisum”; in seconda istanza, ingerirsi nuovamente nel rapporto oggetto di intervento giudiziale per verificare che tale organo abbia correttamente adempiuto agli obblighi preliminarmente imposti. Ma quali sono i criteri e le condizioni per applicare correttamente tale istituto?
Una risposta perviene da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Civ. Sez. V, ordinanza 2.10.2019, n. 24550). Investiti dell'esame di una presunta inoperatività dell’ottemperanza, i...