Imposte dirette 29 Febbraio 2024

Professionisti e Irap: nuove pronunce

Con l’ordinanza 8.01.2024, n. 492 la Corte di Cassazione conferma che il requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Con ordinanza depositata in data 8.01.2024, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di Irap, annullando la sentenza del giudice d’appello sul presupposto dell’omessa valutazione, da parte di quest’ultimo, della partecipazione societaria al 50% della contribuente-dottoressa commercialista, insieme al collega e coniuge in alcune società, a cui risultavano intestate fatture riferite ad attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, e a cui la contribuente aveva affidato la gestione contabile della propria clientela. La Suprema Corte, nel caso di specie, conferma il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dall'art. 2 D.Lgs. 15.09.1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che...

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