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Diritto
24 Luglio 2020
Professionisti: il discrimine tra versamenti e prelevamenti
L'esclusione dal reddito riguarda unicamente i prelievi e la presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 comporta l'onere di provare l'estraneità di tutti i movimenti in aumento sul conto.
Nonostante la chiarezza di un già datato intervento del Giudice delle leggi, ancora oggi si assiste a contenziosi in cui si azzardano ipotesi difensive già scontate ex ante. Il puntuale intervento della Cassazione risulta in tale ambito decisivo e chiarificatore: l'ordinanza 8.07.2020, n. 14328 ha dovuto ribadire il principio secondo cui, nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionale, la presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 resta un punto fermo: tale soggetto, infatti, è onerato a provare analiticamente l'estraneità dei versamenti rilevati in quanto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione di redditività viene meno solo per i prelevamenti sui conti correnti.
La vicenda riguarda l'attività ispettiva esperita nei confronti di un avvocato, rispetto al quale venivano operati recuperi d'imposta per la mancata giustificazione rispetto a versamenti in conto corrente, riguardo ai quali non veniva in alcun modo provata l'estraneità all'attività professionale svolta.
Lo stesso professionista/contribuente ricorreva per violazione dell'art. 32 citato, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, nella parte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione anzidetta se applicata nei confronti degli esercenti le professioni liberali, non era stata presa in considerazione. L'assunto veniva...