RICERCA ARTICOLI
Diritto 24 Luglio 2020

Professionisti: il discrimine tra versamenti e prelevamenti

L'esclusione dal reddito riguarda unicamente i prelievi e la presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 comporta l'onere di provare l'estraneità di tutti i movimenti in aumento sul conto.

Nonostante la chiarezza di un già datato intervento del Giudice delle leggi, ancora oggi si assiste a contenziosi in cui si azzardano ipotesi difensive già scontate ex ante. Il puntuale intervento della Cassazione risulta in tale ambito decisivo e chiarificatore: l'ordinanza 8.07.2020, n. 14328 ha dovuto ribadire il principio secondo cui, nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionale, la presunzione legale ex art. 32 D.P.R. 600/1973 resta un punto fermo: tale soggetto, infatti, è onerato a provare analiticamente l'estraneità dei versamenti rilevati in quanto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione di redditività viene meno solo per i prelevamenti sui conti correnti. La vicenda riguarda l'attività ispettiva esperita nei confronti di un avvocato, rispetto al quale venivano operati recuperi d'imposta per la mancata giustificazione rispetto a versamenti in conto corrente, riguardo ai quali non veniva in alcun modo provata l'estraneità all'attività professionale svolta. Lo stesso professionista/contribuente ricorreva per violazione dell'art. 32 citato, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, nella parte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione anzidetta se applicata nei confronti degli esercenti le professioni liberali, non era stata presa in considerazione. L'assunto veniva...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.