Al fine di smaltire l’arretrato giacente presso i vari Sportelli Unici Immigrazione (SUI) presenti sul territorio nazionale, lo scorso anno veniva emanato il D.L. 73/2022 che introduceva, tra le altre cose, alcune misure di semplificazione riguardanti le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori extra-UE.
In particolare, l’art. 44 e la circolare attuativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022 demandavano ai professionisti iscritti a un albo professionale, nonché alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative, il compito di verificare preventivamente la sussistenza di alcuni requisiti legati all’osservanza dei contratti collettivi e alla capacità economica delle imprese richiedenti.
Tali regole sono state prorogate per l’anno in corso attraverso una norma contenuta nell’art. 12 D.L. 198/2022 c.d. “Milleproroghe”, convertito nella L. 24.02.2023, n. 14.
Quella che dunque sembrava una “modalità provvisoria”, essenzialmente legata a una situazione d’emergenza, di fatto, è stata resa strutturale e inserita in pianta stabile nella gestione dei fenomeni migratori.
Con la nota esplicativa 21.03.2023, n. 2066 l’INL ha ribadito i principi in materia di capacità economica della parte datoriale che, per singolo lavoratore da assumere, non potrà essere inferiore a 30.000,00 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei...