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Diritto 29 Marzo 2023

Profili di illegittimità dell’accertamento integrativo

L’accertamento integrativo che segue a un precedente accertamento parziale deve essere necessariamente fondato sulla valutazione di fatti e riscontri “nuovi”.

La VI Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 14.02.2023, n. 4650, ha avuto modo di chiarire con una puntuale determinatezza che è sempre possibile il ricorso all’accertamento integrativo, anche dopo che è stata esperita e conclusa un'attività sfociata in un accertamento parziale. In tal caso, tuttavia, alla base motivazionale dei rilievi devono essere poste argomentazioni che non traggono spunto da una rivalutazione di atti o fatti precedentemente acquisiti (pertanto, già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine) e che, sempre originariamente, non hanno costituito oggetto di contestazione. La conferma della Suprema Corte arriva dopo 2 precedenti giudizi di merito, entrambi favorevoli al contribuente, destinatario di un accertamento integrativo fondato sui presupposti appena descritti. Tanto in primo, che in secondo grado, i rispettivi organi giudicanti hanno accertato la nullità dell’atto impositivo sulla considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse già proceduto con l’emanazione di un precedente avviso di accertamento al recupero dell'Irap, per il medesimo periodo di imposta già accertato, ma senza addurre gli elementi di fatto ulteriori, eventualmente sopravvenuti rispetto alla pregressa attività accertativa e che in diritto consentissero, pertanto, di compiere una valida integrazione dell’accertamento originario. In pratica, erano...

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