HomepageDirittoPromuovere un pre-concordato per ritardare il fallimento
Diritto
26 Novembre 2020
Promuovere un pre-concordato per ritardare il fallimento
Commette abuso del processo l'imprenditore che, con il solo intento di evitare il dissesto, decide di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo c.d. “in bianco”.
Anche in sede concordataria, integra gli estremi dell'abuso del processo la condotta di chi, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 12.03.2020, n. 7117; in particolare, in tale peculiare ambito procedurale i termini dell'abuso sono ravvisabili quando lo scopo perseguito nel concreto dal debitore non è quello di regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento. Ciò avviene, per esempio, se il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, ha depositato una seconda domanda di concordato dopo la delibera della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass. 30539/2018). Oppure nell'ipotesi di riproposizione, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto, di un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità (Cass. 25210/2018). O ancora, se il proponente ha rinunciato a una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale...