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Diritto 05 Novembre 2019

Proposte concorrenti di concordato

Il D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015, ha introdotto novità all'art. 163, cc. 4 e 5 L.F. consentendo, a determinate condizioni, anche questa particolare opzione.

L'art. 163, c. 4 L.F. stabilisce che uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161 L.F., possono presentare, non oltre 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori, una proposta di concordato preventivo e il relativo piano e proposta concorrente con quella presentata dal debitore. Ai fini del computo della percentuale del 10%, non si considerano i crediti della società creditrice che controlla quella debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui all'art. 161, c. 3 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano. Il successivo c. 5, inoltre, prevede che le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se, nella suddetta relazione, il professionista attesti che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis L.F., di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale...

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