L’art. 106, c. 3-bis del Decreto Rilancio dispone lo spostamento al 30.09.2020 del termine ultimo per l’approvazione del previsionale 2020-2022.
Sulla G.U. 18.07.2020, n. 180, è stata pubblicata la L. 17.07.2020, n. 77, di conversione del Decreto Rilancio (D.L. 19.05.2020, n. 34). Quindi, diventa ufficiale quanto già ampiamente anticipato durante l’iter di conversione: l’art. 106, c. 3-bis dispone lo spostamento al 30.09.2020 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali. Tale differimento è previsto per la verifica degli equilibri, adempimento da svolgere ordinariamente secondo la periodicità indicata nel regolamento di contabilità dell’Ente e comunque entro il 31.07 di ogni anno, come disposto dall’art. 193, c. 2, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).
L’assestamento generale di bilancio, in base all’art. 175, c. 8, D. Lgs. 267/2000, è la variazione di bilancio con la quale si procede alla verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di cassa e il fondo di riserva di cassa, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio. La commissione Arconet, con la faq 15.07.2020, n. 41, analizza la funzione dell’assestamento generale da approvare al 31.07 rispetto al rinvio del termine per l’approvazione della verifica degli equilibri di bilancio al 30.09. La Commissione, dopo aver ricordato che, di norma, l’assestamento di bilancio è contestuale alla...