Proroga del contratto a tempo determinato da formalizzare
Con la sentenza n. 612/2024 il Tribunale di Verona ha stabilito che la proroga del contratto a tempo determinato deve essere consensuale e che tale consenso non è facilmente desumibile da comportamento cosiddetto “per fatti concludenti”.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato vive di alterne fortune nel nostro ordinamento: si alternano periodi in cui lo si intende rendere maggiormente accessibile ad altri in cui si tende a limitarlo, nell’ottica dell’assunto che il contratto di lavoro "normale" è quello a tempo indeterminato.L’art. 21 D.Lgs. 81/2015 prevede che nel 1° anno il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente, il che non vuol dire che possa essere "imposta" la proroga, ma che la stessa va adottata previo consenso del lavoratore.Vi è poi il caso della proroga c.d. "di fatto", che sussiste quando, senza che le parti trattino la cosa, il rapporto procede oltre il termine, questa proroga "silenziosa" ha comunque un tempo previsto dalla norma, può durare infatti massimo 30 giorni per i contratti con durata originaria inferiore ai 6 mesi e 50 giorni per i contratti con durata superiore.Nel caso trattato dalla sentenza n. 612/2024, si verte proprio sulla necessaria formalizzazione della proroga, o, meglio, del consenso della lavoratrice che non risultava fornito con atto espresso; infatti, la stessa, seppur interpellata per iscritto sulla proroga, non aveva mai restituito il documento controfirmato, che avrebbe comprovato il consenso appunto a proseguire il rapporto sino al nuovo termine indicato dal datore di lavoro.Il datore di lavoro procedeva di propria iniziativa a comunicare la proroga del rapporto al Centro per l’Impiego.Il rapporto è quindi proseguito, per un...