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Diritto
28 Febbraio 2022
Proroga del termine per il deposito delle domande tardive
La proroga del termine sino a 18 mesi ex art. 101 L.F. può essere disposta solo ed espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un'esplicita motivazione circa la particolare complessità della procedura.
In una recente ordinanza (Cass. 3.2.2022, n. 3466) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi circa la tempestività della domanda tardiva e in merito all’eventuale proroga dei termini per il deposito della stessa in mancanza di un’espressa statuizione nella pronuncia fallimentare, confermando il precedente orientamento (Cass. nn. 16943-16946, 28741 del 2021).
Nel caso in parola il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento contro la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva ex art. 101 L.F., in quanto depositata quando era ormai decorso il termine di un anno; il ricorrente si doleva del fatto che il tribunale non avesse valorizzato la circostanza che l'adunanza dei creditori era stata fissata oltre il termine perentorio di 120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento (segnatamente, 122 giorni), con conseguente dichiarazione implicita della "particolare complessità della procedura", da cui avrebbe dovuto derivare, sempre implicitamente, la proroga sino a diciotto mesi del temine di 12 mesi previsto dall'art. 101 L.F., essendosi appunto verificato il presupposto della particolare complessità della procedura, indirettamente confermata dall'autorizzazione data dal giudice delegato al curatore di procedete al deposito frazionato del progetto di stato passivo delle domande, sia tempestive che tardive.
La Suprema Corte ha richiamato le norme di...