Prorogatio tecnica dell’organo di revisione negli enti locali
Analisi della disciplina dei 45 giorni ex L. 444/1994 per i revisori dei conti: ambito di operatività degli atti urgenti, efficacia dei pareri resi in prorogatio e rischi della sanzione di nullità.
Durata dell’incarico e regime di prorogatio - La durata dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è fissata in 3 anni dall’art. 235 D.Lgs. 267/2000 (Tuel), a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di nomina. Alla scadenza del triennio, non si verifica un’immediata cessazione automatica delle funzioni, ma trova applicazione l’istituto della prorogatio tecnica regolato dal D.L. 293/1994 (convertito con modificazioni dalla L. 444/1994). La giurisprudenza amministrativa e contabile ha più volte confermato la riferibilità di tale normativa generale agli organi di controllo interno degli enti territoriali, con la finalità di garantire la continuità dell’azione amministrativa ed evitare pericolosi vuoti di tutela della regolarità contabile.
Atti di ordinaria amministrazione e urgenza nei 45 giorni - In virtù dell’art. 3 D.L. 293/1994, durante il periodo di prorogatio, fissato in un termine perentorio di massimo 45 giorni decorrenti dalla scadenza del mandato, l’organo di revisione può esercitare i propri poteri in modo limitato. Nello specifico, il collegio o il revisore unico possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili e urgenti con indicazione specifica dei motivi d’urgenza. Rientrano nell’ambito di operatività...