Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Luglio 2026
Prospettiva dinamica della formazione e dell’informazione
Gli obblighi di formazione e informazione per prevenire incidenti sul lavoro richiedono un approccio dinamico, non dovendo riguardare soltanto i rischi derivanti dalle mansioni esercitate, ma anche quelli connessi all’ambiente di lavoro.
Gli obblighi di informazione e formazione funzionali alla prevenzione degli infortuni e alla protezione della salute nei luoghi di lavoro sono regolati dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (cd. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). L’art. 36 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione, fra l’altro, “sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale”, “sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia” e “sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”.L’art. 37 prevede che il datore di lavoro debba assicurarsi che ciascun lavoratore riceva “una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.Per comprendere la portata e l’ambito complessivo di riferimento di detta attività non si può prescindere dalle definizioni che l’art. 2 D.Lgs. 81/2008 dà di informazione...