La quota di riserva - I datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:
- da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore;
- da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori;
- oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati, con anche l’onere di assumere i soggetti indicati dall’art. 18, c. 2 L. 68/1999 nelle misure indicate dalla normativa medesima.
- aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre, incluse le aziende di raccolta e trasporto rifiuti, e nel settore dell’autotrasporto relativamente al personale viaggiante e navigante;
- aziende edili, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
- datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
- partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, della assistenza, della beneficenza (IPAB) e della riabilitazione nonché gli Enti e le Associazioni di arte e cultura e gli istituti scolastici religiosi;
- servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
- disabili occupati ai sensi della L. 68/1999;
- occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (o anche oltre 6 mesi, se assunti per ragioni sostitutive);
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- somministrati;
- assunti per attività da svolgersi all’estero;
- a domicilio;
- in telelavoro (nel caso di smart working, invece, sono regolarmente computati);
- apprendisti.
Nel caso in cui il datore adempia direttamente sarà necessario fare una distinzione: se la sede legale e le unità produttive sono ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma, il prospetto dovrà essere inviato al servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza; nel caso in cui, invece, la sede legale e le unità produttive dell’azienda siano ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, l’invio dovrà essere effettuato al Servizio informatico ove è ubicata la sede legale.
A seguito dell’invio, verrà rilasciata una ricevuta contenente data e ora di ricezione.
Più nel dettaglio, il prospetto, prendendo a riferimento la situazione al 31.12.2022, deve riportare i dati seguenti:
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti a livello nazionale e per singola Provincia;
- numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
- numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di somministrazione, a domicilio o con telelavoro;
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie dell'art. 18, c. 2 L. 68/1999;
- elenco dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.
Apparato sanzionatorio - Nel caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo, è prevista una sanzione amministrativa di € 702,43 (maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo).
La mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili, invece, pur non essendo soggetta alla sanzione prevista per mancato o ritardato invio, può essere ricondotta alla fattispecie che punisce i comportamenti che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro.
Nel caso dei gruppi d'impresa, per i quali è possibile operare la compensazione territoriale, le singole aziende facenti parte del gruppo e interessate dalla compensazione devono presentare il prospetto informativo tutti gli anni, anche quando non sono intervenuti nell'anno precedente cambiamenti della situazione occupazionale.
