La disciplina che regolamenta la gestione delle pratiche dei richiedenti protezione internazionale è contenuta nel D.L. 100/2026, convertito con L. 145/2026, e prevede una scansione procedurale riguardante le domande.
Con riguardo alla normativa nazionale, detto intervento normativo ha modificato il D.Lgs. 25/2008, ritenuto necessario per adeguare la norma a quella europea (Regolamento (UE) 2024/1348).
La modifica nello specifico riguarda l’art. 26 per la ricezione della domanda e introduce gli artt. 26-bis e 26-ter, che disciplinano rispettivamente la registrazione e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
La nuova e articolata procedura richiede tempi di attuazione non brevi, per cui la nota dell’Ispettorato del Lavoro fornisce le istruzioni per il regime intertemporale. La grossa novità riguarda l’intervallo temporale necessario affinché il richiedente protezione possa essere legittimamente avviato al lavoro: in precedenza era di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Attualmente il termine è stato portato a 90 giorni e questa parte della norma è in vigore, per cui, al fine di non incorrere nel reato dell’avviamento al lavoro senza titolo, è necessario attendere il nuovo termine che, provvisoriamente, per le domande presentate nel periodo transitorio dal 12.06.2026 al 30.04.2027 decorre dalla registrazione della domanda: “...fino al 30 aprile 2027 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata al momento della registrazione presso la Questura o l’Ufficio di polizia di frontiera competente, poiché nel periodo transitorio le fasi di registrazione e formalizzazione sono riunite; dalla data di registrazione decorre quindi il termine di 90 giorni per l’accesso al lavoro del richiedente protezione internazionale, purché il procedimento di esame della domanda non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente”.
Al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, gli uffici di P.S. competenti rilasciano un attestato nominativo informatico provvisorio, munito di codice identificativo e fotografia, ovvero un documento identificativo nominativo che attesta l’avvenuta registrazione della domanda.
Per il personale ispettivo la verifica, quindi, riguarderà il decorso del nuovo termine e, in caso di mancato rispetto, il datore di lavoro incorre nel reato previsto dall’art. 22, c. 12 D.Lgs. 286/1998 per l’impiego di soggetto privo di permesso di soggiorno.
A regime invece, e quindi dopo il 30.04.2027, salvo proroghe, il cittadino di un Paese terzo, titolare del documento di riconoscimento rilasciato dagli uffici competenti a ricevere la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 4, c. 4 D.Lgs. 142/2015, decorsi 90 giorni dalla formalizzazione della domanda di protezione, potrà svolgere attività lavorativa, purché il procedimento di esame della domanda non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente.
