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Diritto 07 Dicembre 2020

Prova dei requisiti di non fallibilità

Le risultanze dei bilanci regolarmente depositati possono essere integrate anche dai dati ricavabili dalle scritture contabili e dall'ulteriore documentazione formata da terzi o dalla parte stessa.

Ai sensi dell'art. 1, c. 2 L.F., non sono soggetti al fallimento e concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e che dimostrino il possesso congiunto di 3 requisiti: - aver avuto nei 3 esercizi precedenti un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro; - aver realizzato nei 3 esercizi precedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; - avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La giurisprudenza ha chiarito che la dimostrazione della sussistenza di tali requisiti può essere fornita senza preclusioni o limitazioni particolari. Sicuramente il bilancio di esercizio svolge un ruolo privilegiato per la valutazione dei requisiti patrimoniali, essendo la sua funzione specifica proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Ciò non toglie che l'imprenditore possa fornire la ricostruzione dei dati economici e patrimoniali con tutta la documentazione a sua disposizione: le scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute, la corrispondenza di impresa prevista dall'art. 2220 C.C. e qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa (Cass. 23.11.2018, n. 30516; Cass. 27.09.2019 n. 24138). La Suprema Corte, in una recente sentenza (Cass. sez. I, 9.11.2020 n. 25025), richiamando i principi sopra esposti, ha così cassato le pronunce di...

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